Diritto contrattuale. Garanzia 2 anni.
Come spesso accade, alcune modifiche legislative entrano in vigore in sordina, almeno per i non addetti ai lavori. Anche questa di cui trattasi in questo contributo, non ha fatto molto clamore ed i consumatori, casalinghe, impiegati di banca, architetti o ma anche avvocati che siano, ne sono venuti a conoscenza, più che altro, perché si sono accorti improvvisamente, leggendo i vari dépliant pubblicitari dei nostri grandi magazzini, che alle offerte di ogni tipo di cose mobili, ma soprattutto del ramo dell’elettronica (TV, telefonini, computer, stampanti, apparecchi elettrodomestici di ogni tipo ecc., viene oggi evidenziata la GARANZIA DI 2 ANNI!
Il prolungamento del termine di garanzia è stato accolto favorevolmente perché si è reputato che il termine di un anno fosse troppo breve, siccome sfavoriva in maniera eccessiva il compratore, in particolare in caso di difetti che si manifestassero soltanto una volta trascorso il termine di un anno. In quel momento il compratore non aveva più modo di ottenere una prestazione conforme a quanto gli era stato promesso nel contratto. Questa situazione era particolarmente penalizzante per i consumatori, che in genere non hanno la possibilità di negoziare termini più lunghi.
Il termine di prescrizione di 2 anni permette di rimediare in modo ragionevole a tale squilibrio. Il nuovo termine di due anni è oggi in sintonia con le regole previste dal diritto internazionale ed europeo e si situa nella norma dei disciplinamenti previsti all’estero. E’ stata in particolare ristabilita la compatibilità del diritto svizzero con l’articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1984 sui contratti di compravendita internazionale di merce (Convenzione di Vienna) e della Direttiva europea, 1999/44/CE, direttiva sui beni di consumo (art. 5 nr. 1 DBC).
Protezione dei consumatori.
La nuova norma limita la libertà contrattuale delle parti nei contratti tra commercianti e consumatori, che non potranno prevedere un termine di prescrizione inferiore rispettivamente a due e a un anno nel caso della compravendita di oggetti d’occasione. Così ha optato il legislatore, nell’interesse della protezione dei consumatori, che altrimenti potrebbe essere sistematicamente esclusa nel contratto, restando lettera morta. Il diritto svizzero conosce già simili restrizioni in favore dei consumatori (p. es. art. 40b e 406e CO).
Tuttavia la possibilità, che permane, di pattuire l’esclusione totale della garanzia indebolisce invero la protezione auspicata.[FF 3549-50]. Sarà sempre possibile escludere la garanzia tra privati (o vendita da privato a commercianti), ad esempio, all’atto di vendita di un auto d’occasione.
Ecco il tenore del nuovo articolo del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) nella versione finale che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013: Termini di prescrizione della garanzia per i difetti nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto (Prolungamento e coordinamento). Art. 2101
9. Prescrizione
1Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.
3Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali l’azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
- prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
- la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore; e
- il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
5Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013.
E il coordinamento con il contratto d’appalto:
Art. 3711
e. Prescrizione
1I diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare.
2I diritti del committente per i difetti di un’opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l’appaltatore quanto contro l’architetto o l’ingegnere che hanno prestato lavoro nell’esecuzione dell’opera.
3Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.
Alcune spiegazioni. Il termine per la garanzia è di due anni e si applica sia all’acquisto di beni di consumo sia ad altri tipi di vendita di cose mobili.
Gli interessi del venditore rimangono comunque preservati dai rigidi requisiti degli obblighi, a cui è sottoposto il compratore, di verifica e di denuncia di cui all’articolo 201 CO.
Inoltre della proroga del termine beneficia anche il venditore, che può così rivalersi più facilmente sul proprio fornitore.
Nel caso di cose integrate in un’opera immobiliare il termine di prescrizione dev’essere di cinque anni (cpv. 2). Questo termine di cinque anni è applicabile dati tre presupposti:
- le cose o le opere devono essere state effettivamente integrate in un’opera immobiliare;
- devono essere la causa dei difetti di tale opera e
- devono essere state integrate conformemente alla destinazione prevista.
I primi due presupposti limitano l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni ai casi in cui diventano possibili diritti di regresso. Se un appaltatore scopre dopo tre anni che le finestre da lui ordinate sono difettose, non può quindi più semplicemente rivalersi sul suo fornitore poiché, di massima, è determinante il termine di due anni. Le finestre devono provocare un difetto di un’opera immobiliare per il quale l’appaltatore deve rispondere entro un termine di cinque anni.
Il terzo presupposto mira a proteggere venditori e appaltatori che commerciano in cose mobili o in opere mobiliari che non hanno alcun rapporto con un’opera immobiliare. Non devono assumere il rischio quando queste cose od opere vengono adoperate per un’opera immobiliare.
La nozione di opera immobiliare sostituisce così quella di costruzione immobiliare, che risulta più restrittiva. Si evita così una distinzione fra opere immobiliari e costruzioni immobiliari e il sistema legale diventa più semplice e comprensibile.
Poiché l’inizio dei termini rimane differente, una loro durata uguale non porta a un coordinamento completo. Il fornitore è garante dei materiali nei confronti dell’appaltatore per cinque anni dalla loro consegna; per contro, questi risponde al committente soltanto quando l’opera è terminata ed è stata consegnata a quest’ultimo.
Un simile coordinamento è previsto anche dall’articolo 180 della norma SIA 118(Norma 118 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).
I subappaltatori e i fornitori traggono a loro volta profitto da un termine di cinque anni che permette loro di rivalersi nei confronti dei loro fornitori o subappaltatori. [FF 2636-38].