Diritto Successorio

Nel rapporto del 25 marzo 2015 sulla modernizzazione del diritto di famiglia, il Consiglio federale ha rilevato che il diritto in vigore non  rispecchia a sufficienza le realtà presenti nella società.
Lo stesso vale per il diritto successorio, ormai poco confacente ai variegati  stili di vita esistenti al giorno d’oggi. Ecco perché il Consiglio federale propone di flessibilizzare il diritto successorio, consentendo al testatore di disporre liberamente di una parte più consistente del suo patrimonio. Allo scopo il Consiglio federale intende in particolare ridurre la legittima per permettere al testatore di attribuire legati più cospicui ad esempio al convivente di fatto o ai figliastri.

Revisione del diritto ereditario, entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Nel diritto successorio svizzero non vi è praticamente stata alcuna evoluzione da più di un secolo.
La revisione del diritto ereditario costituisce la prima parte di una revisione di ampia portata che vuole adeguare il diritto delle successioni all’evoluzione della società senza tuttavia modificarne lastruttura fondamentale. In particolare, la revisione vuole permettere al testatore di disporre più liberamente del suo patrimonio.

Situazione iniziale

Il diritto successorio risale essenzialmente all’epoca della redazione del Codice civile svizzero, all’inizio del 20° secolo. Tuttavia, il  contesto sociale è molto cambiato da allora: la speranza media di vita è  nettamente aumentata, il matrimonio non è più la forma principale della relazione di coppia, le seconde e terze unioni sono divenute più frequenti e i modelli familiari si sono diversificati. È pertanto
opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.

Le nuove norme.

Al centro della presente revisione vi è un aumento della libertà di disporre del testatore ottenuto riducendo le porzioni legittime legali. L’ereditando avrà così, sotto un duplice profilo, un maggiore margine di manovra entro il quale disporre dei suoi beni. Da una parte, potrà trasferire una parte maggiore del suo patrimonio a un erede di sua scelta, il che semplificherà la trasmissione delle imprese familiari.
D’altra parte, ciò permetterà al testatore di favorire in misura maggiore altre persone, per esempio il partner di fatto (persona che conviveva di fatto con il defunto) o i figli del partner. Si rinuncia
invece ad accordare al partner di fatto lo statuto di erede legittimo o legittimario perché queste relazioni possono assumere forme molto diverse e il disponente deve poter decidere quali persone gli sono abbastanza vicine da ricevere una parte della sua eredità.

Inoltre, il progetto //di legge //tutela la certezza del diritto chiarendo diversi punti controversi, come il trattamento dell’attribuzione, mediante contratto di matrimonio o convenzione
patrimoniale, di una parte supplementare dell’aumento realizzato durante l’unione coniugale, il trattamento degli averi della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e l’ordine delle riduzioni.

Infine, per evitare che si producano situazioni sconcertanti in cui, dopo il decesso dell’ereditando, il partner di fatto sia costretto a ricorrere all’aiuto sociale anche se i beni della successione sarebbero sufficienti a impedirlo, il Consiglio federale propone di creare un «credito di assistenza». Si tratta di un importo limitato prelevato sulla successione per coprire il minimo vitale del partner di fatto /

(Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero [Diritto
successorio], FF 2018 4901, 18.069 del 29 agosto 2018)

1.1 Grandi linee del progetto

La prima parte della revisione del diritto delle successioni si prefigge l’attuazione della mozione Gutzwiller 10.3524. Il principale obiettivo è quindi di modernizzare il diritto successorio. A tal fine, si propone innanzitutto una riduzione delle porzioni legittime che farà aumentare la libertà del testatore permettendogli di favorire maggiormente le persone di sua scelta (cfr. n. 1.2). Ne risulta una più grande flessibilità per la trasmissione di imprese, segnatamente di imprese familiari. Inoltre, la libertà di disporre aumenterà anche nei casi in cui una procedura di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata è in corso. Infatti, se sono adempiute determinate condizioni, il disegno propone di ritirare la qualità di erede legittimario (ma non di erede legittimo) al coniuge o partner registrato durante una tale procedura (cfr. n. 1.3). In relazione alla libertà di disporre, il progetto propone anche di adeguare alle nuove regole sulle legittime la regola sul legato d’usufrutto a favore del coniuge o del partner registrato superstite. Si vuole così permettere al testatore di beneficare il coniuge o il partner registrato superstite in misura maggiore che nel diritto attuale (cfr. n. 1.4).

In considerazione dei risultati della consultazione e del parere degli esperti consulta-ti, il nostro Consiglio propone inoltre alcune disposizioni per chiarire il trattamento successorio dell’attribuzione di una parte supplementare dell’aumento per convenzione matrimoniale o patrimoniale con la quale due sposi o partner registrati possono attribuirsi reciprocamente l’insieme degli averi accumulati durante il matrimonio o l’unione domestica (cfr. n. 1.5). Viene chiarito anche il trattamento successorio delle pretese derivanti dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) (cfr. n. 1.6). Tenuto conto di queste modifiche, proponiamo anche di definire con maggiore chiarezza l’ordine delle riduzioni mediante una tabella (cfr. n. 1.7).

Inoltre, per quanto concerne i partner di fatto si disciplinano nella legge i casi di rigore. Senza equiparare la persona che viveva in coppia con il defunto al coniuge o al partner registrato superstite, si potranno evitare le situazioni scioccanti in cui il partner di fatto superstite è costretto a ricorrere all’aiuto sociale anche se i beni di cui dispone la successione sarebbero sufficienti per impedirlo o almeno per limitarne il bisogno. A tal fine è istituito un «credito di assistenza» a favore del partner di fatto superstite che non dispone di mezzi sufficienti per coprire il suo minimo vitale (cfr. n. 1.8)

1.2 Modifica delle porzioni legittime

1.2.1 In generale

Il vigente diritto successorio è fortemente influenzato dal principio del diritto germanico secondo cui la successione a causa di morte sfugge in ampia misura al potere di disporre dell’ereditando (Grundsatz der Verfangenheit). Tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC), nozione che si fonda sul principio che esiste, nella famiglia, un ordine naturale alla successione che il disponente non può abolire.

Le porzioni legittime costituiscono la parte del patrimonio sottratta alla libertà di disporre e della quale gli eredi legittimari non possono essere privati, salvo nei rari casi di diseredazione (art. 477 CC). Con esse si mira principalmente a garantire le risorse necessarie ai membri della famiglia che sopravvivono all’ereditando, a garantire che almeno una parte del patrimonio sia trasmessa in seno alla famiglia da una generazione all’altra, a garantire una certa equità tra eredi e a proteggere le relazioni familiari limitando il pericolo che il futuro ereditando subisca indebite pressioni dai suoi eredi

Attualmente, il CC prevede porzioni legittime per i discendenti, per il padre e la madre, per il coniuge o il partner registrato40. Per i discendenti le porzioni legittime sono di tre quarti della loro quota ereditaria; per i genitori, il coniuge e il partner superstite della metà (art. 471 CC). Le porzioni legittime previste dal diritto svizzero sono relativamente elevate nel confronto internazionale e limitano di conseguenza la parte di beni di cui l’ereditando può disporre liberamente, chiamata porzione disponibile (art. 470 CC).

40 La parte dei fratelli e sorelle, pari a un quarto della successione legale (art. 471 n. 3 vCC) è stata soppressa dalla revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

Il Parlamento ha dato al nostro Consiglio federale l’esplicito mandato di rendere più flessibile il diritto successorio. Uno dei principali punti della revisione proposta consiste quindi nell’estensione della libertà decisionale dell’ereditando. Nel diritto successorio quest’ultima si manifesta nella libertà di disporre, vale a dire nella libertà di una persona di determinare, interamente o in parte, la sorte dei propri beni dopo la propria morte. Come appena esposto, la libertà di disporre è attualmente limitata dalle porzioni legittime. Aumentare la libertà decisionale del disponente comporterà quindi prima di tutto una modifica della porzione legittima: la sua soppressione o riduzione aumenterà automaticamente la porzione disponibile.

Malgrado vi sia una corrente di pensiero favorevole all’abolizione completa delle porzioni legittime e alla liberalizzazione del diritto delle successioni, il Consiglio federale ritiene che ciò sarebbe eccessivo. È inoltre dubbio che una tale proposta possa trovare una maggioranza politica, perché l’idea che una parte della successione debba toccare alle persone vicine è ben radicata nella sensibilità giuridica generale. Una panoramica del diritto straniero mostra d’altronde che le parti legittimarie (in forma ridotta) conservano il loro posto in un diritto successorio moderno (cfr. 1.2.6). Tutte le legislazioni dell’Europa continentale prevedono in una forma o in un’altra il diritto a una parte della successione in base alle relazioni familiari o personali. Negli Stati Uniti, la nozione di porzione legittima non esiste e gran parte della dottrina chiede l’istituzione di una protezione che tuteli i discendenti contro la diseredazione.

Nell’avamprogetto il Consiglio federale aveva proposto di sopprimere la porzione legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti (dai tre quarti alla metà) e quella del coniuge o partner registrato superstite (da metà a un quarto). Le proposte di sopprimere la legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti sono state accolte positivamente dalla grande maggioranza dei partecipanti e le ripresentiamo quindi nel presente disegno (cfr. n. 1.2.2 e 1.2.3). La proposta di ridurre la legittima del coniuge o del partner registrato superstite ha invece suscitato reazioni discordi. Tenuto conto degli argomenti fatti valere e delle discussioni con gli esperti, è stata abbandonata l’idea di modificare questo punto del diritto attuale (cfr. n. 1.2.4).

In generale, occorre rilevare che l’aumento della quota disponibile in seguito alla riduzione delle porzioni legittime agevolerà soluzioni per trasmettere le imprese per via successoria con ripercussioni positive per l’economia4. Il nuovo diritto vuole dare un primo contributo per prevenire la frammentazione, la vendita o la chiusura di un’impresa in seguito a un decesso.

L’aumento della quota disponibile risultante dalla riduzione delle legittime permetterà anche di beneficare il partner di fatto in maggior misura che nel diritto attuale. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole del fatto che le modifiche proposte possono essere efficaci soltanto se accompagnate da un’armonizzazione della normativa fiscale nei diversi Cantoni. Attualmente, le imposte di successione a carico del partner di fatto variano fortemente da un Cantone all’altro.

1.2.2 Soppressione della porzione legittima dei genitori

Nel diritto attuale, la legittima dei genitori è la metà della loro quota ereditaria (art. 471 cpv. 2 CC). La loro porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se sono soli eredi e di un ottavo (1/2 x 1/4) se sono in concorso con il coniuge o il partner registrato superstite (art. 462 n. 2 CC). Invece, non hanno una porzione legittima se vi sono discendenti perché in tale situazione non sono eredi (cfr. art. 458 cpv. 1 CC, a contrario).

Come indicato poc’anzi, il Consiglio federale aveva proposto nell’avamprogetto di sopprimere la porzione legittima dei genitori, attribuita loro non tanto per sostenerli dal punto di vista finanziario ma piuttosto per considerazioni di solidarietà familiare e intergenerazionale. Negli ultimi decenni questa solidarietà ha perso la sua importanza ed è quindi naturale che anche il diritto segua tale evoluzione.

La soppressione della legittima dei genitori permetterà in particolare di attribuire questa parte della successione al partner di fatto superstite. Attualmente la successione di una persona che vive in unione libera e non ha discendenti è interamente assegnata ai genitori, se sono ancora in vita. La metà di questi beni è riservata ai genitori, di modo che l’ereditando può lasciare al partner soltanto l’altra metà. Non essendovi scioglimento del regime matrimoniale né quindi partecipazione agli acquisti, possono prodursi situazioni insoddisfacenti, tanto più che il partner di fatto è spesso più vicino al defunto dei genitori. Appare quindi giustificato sopprimere interamente la porzione legittima dei genitori45. In tal modo la Svizzera seguirà l’evoluzione internazionale; infatti, in diversi Paesi i genitori non hanno più una porzione legittima (Paesi scandinavi, Paesi Bassi e Francia).

1.2.3 Riduzione della porzione legittima dei discendenti

La porzione legittima dei discendenti è attualmente di tre quarti del loro diritto di successione (art. 471 n. 1 CC). Da ciò risulta che, a seconda dei casi, gran parte della successione può essere sottratta alla libera disposizione del disponente, la qual cosa può essere particolarmente problematica se la legittima dei discendenti lede la parte del coniuge superstite, o se il defunto aveva un partner di fatto che avrebbe bisogno della successione per avere di che vivere. Il confronto con le legislazioni straniere mostra peraltro che la porzione legittima dei discendenti è molto elevata in Svizzera (cfr. n. 1.2.6).

Dall’inizio del 20° secolo, la funzione del diritto successorio di provvedere ai bisogni dei discendenti è stata ampiamente ridimensionata dall’introduzione della legge federale del 20 dicembre 194647 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale del 25 giugno 198248 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Quindi, nell’avamprogetto, il Consiglio federale ha proposto di ridurre la porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà della loro quota ereditaria. Ciò corrisponde peraltro alla tendenza degli ultimi anni su scala internazionale49 (cfr. n. 1.2.6).

Questa proposta è stata sostenuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione perché ai giorni nostri i discendenti ereditano effettivamente in un momento in cui hanno già predisposto la loro vita economica50. Il nostro Consiglio mantiene quindi la sua proposta.

1.2.4 Conservazione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite

La porzione legittima del coniuge / del partner registrato superstite è attualmente della metà della sua quota ereditaria (art. 471 n. 3 CC). La sua porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se è il solo erede, di un quarto (1/2 x 1/2) se è in concorso con i discendenti e di tre ottavi (1/2 x 3/4) se è in concorso con i genitori del defunto (art. 462 CC).

Per ampliare ulteriormente le possibilità del disponente, l’avamprogetto proponeva di ridurre anche la porzione legittima a favore dei coniugi e partner registrati superstiti dalla metà a un quarto della loro quota ereditaria.

Tuttavia, numerosi partecipanti alla consultazione si sono opposti alla riduzione della porzione legittima dei coniugi e partner registrati superstiti. Tale riduzione andrebbe in senso opposto al miglioramento del loro statuto successorio e al principio della solidarietà tra coniugi, secondo cui il loro livello di vita va mantenuto dopo il decesso. Sarebbe inoltre problematico se la situazione economica del coniuge superstite (segnatamente in età avanzata) fosse meno favorevole di quella del defunto in quanto si troverebbe a dipendere dalla successione in maggior misura rispetto ai discendenti.

Tenuto conto di questi argomenti, il Consiglio federale ha deciso di modificare la sua posizione su questo punto. Quindi le nuove norme non modificheranno la porzione legittima del coniuge e del partner registrato superstite consistente nella metà della sua quota ereditaria; la porzione legittima sarà pertanto uguale a quella dei discendenti.

1.2.5 Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nuovo.

Porzione legittima e porzione disponibile nel diritto attualeQuota ereditaria legalePorzione legittimaPorzione disponibile
Il defunto lascia:
discendentiTotalitྼ (25 %)
un coniuge o partner registratoTotalitཽ (50 %)
i genitori / un genitoreTotalitཽ (50 %)
fratello(i) e/o sorella(e) o loro discendentiTotalità0Totalità (100 %)
discendenti e coniuge o partner registrato½ e ½⅜ e 2/8⅜ (37,5 %)
genitori/un genitore e un coniuge o partner registrato¼ e ¾⅛ e ⅜½ (50 %)
fratello(i)/sorella(e) e un coniuge o partner registrato¼ e ¾0 e ⅜⅝ (62,5 %)
un genitore e fratello(i) e/o sorella(e)½ e ½¼ e 0¾ (75 %)
un genitore e fratello(i) e/o sorella(e) e un coniuge o partner registrato⅛ e ⅛ e ¾1/16 e 0 e ⅜9/16 (56,25 %)
3.2.5 Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nuovo.

Una nuova associazione

Tra gli obiettivi promuovere e curare attività di informazione e formazione di carattere culturale, sociale, scientifico, turistico, tecnico ed economico, nell’interesse dei propri soci in Svizzera e nel Sultanato dell’Oman, con lo scopo di favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali e creare le relazioni interpersonali ed economiche dei propri soci fra i due stati.

E’ un’associazione no profit e non ha attività commerciali. In particolare l’associazione vuol favorire l’interscambio dei cittadini residenti nei due Stati approfittando del mercato che si creerà dalla costituzione della zona di libero scambio a Muscat e della prevista apertura dell’ambasciata svizzera.

L’associazione ha sede a Lugano con recapito presso l’Avv. Nicola Urbani. Il Comitato direttivo è composto dall’avv. Nicola Urbani (Pr), il vice-Presidente Luca De Carli ed il Signor Ayman Mohamed Tewfiq Helal.

Mezzi, responsabilità e versamenti supplementari dei soci: sono previsti contributi e tasse d’iscrizione dei soci decisi dal Consiglio direttivo; contributi volontari, risp. a fondo perso dei soci, ma nessun altro versamento supplementare ed è esclusa la responsabilità personale dei soci.(dall’estratto RC, nr. CHE-469.389.715)

Diritto contrattuale. Garanzia 2 anni.

Come spesso accade, alcune modifiche legislative entrano in vigore in sordina, almeno per i non addetti ai lavori. Anche questa di cui trattasi in questo contributo, non ha fatto molto clamore ed i consumatori, casalinghe, impiegati di banca, architetti o ma anche avvocati che siano, ne sono venuti a conoscenza, più che altro, perché si sono accorti improvvisamente, leggendo i vari dépliant pubblicitari dei nostri grandi magazzini, che alle offerte di ogni tipo di cose mobili, ma soprattutto del ramo dell’elettronica (TV, telefonini, computer, stampanti, apparecchi elettrodomestici di ogni tipo ecc., viene oggi evidenziata la GARANZIA DI 2 ANNI!

Il prolungamento del termine di garanzia è stato accolto favorevolmente perché si è reputato che il termine di un anno fosse troppo breve, siccome sfavoriva in maniera eccessiva il compratore, in particolare in caso di difetti che si manifestassero soltanto una volta trascorso il termine di un anno. In quel momento il compratore non aveva più modo di ottenere una prestazione conforme a quanto gli era stato promesso nel contratto. Questa situazione era particolarmente penalizzante per i consumatori, che in genere non hanno la possibilità di negoziare termini più lunghi.

Il termine di prescrizione di 2 anni permette di rimediare in modo ragionevole a tale squilibrio. Il nuovo termine di due anni è oggi in sintonia con le regole previste dal diritto internazionale ed europeo e si situa nella norma dei disciplinamenti previsti all’estero. E’ stata in particolare ristabilita la compatibilità del diritto svizzero con l’articolo 39 paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1984 sui contratti di compravendita internazionale di merce (Convenzione di Vienna) e della Direttiva europea, 1999/44/CE, direttiva sui beni di consumo (art. 5 nr. 1 DBC).

Protezione dei consumatori.

La nuova norma limita la libertà contrattuale delle parti nei contratti tra commercianti e consumatori, che non potranno prevedere un termine di prescrizione inferiore rispettivamente a due e a un anno nel caso della compravendita di oggetti d’occasione. Così ha optato il legislatore, nell’interesse della protezione dei consumatori, che altrimenti potrebbe essere sistematicamente esclusa nel contratto, restando lettera morta. Il diritto svizzero conosce già simili restrizioni in favore dei consumatori (p. es. art. 40b e 406e CO).

Tuttavia la possibilità, che permane, di pattuire l’esclusione totale della garanzia indebolisce invero la protezione auspicata.[FF 3549-50]. Sarà sempre possibile escludere la garanzia tra privati (o vendita da privato a commercianti), ad esempio, all’atto di vendita di un auto d’occasione.

Ecco il tenore del nuovo articolo del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) nella versione finale che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013: Termini di prescrizione della garanzia per i difetti nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto (Prolungamento e coordinamento). Art. 2101

9. Prescrizione
1Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.
3Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali l’azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:

  1. prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
  2. la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore; e
  3. il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.

5Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013.

E il coordinamento con il contratto d’appalto:
Art. 3711

e. Prescrizione
1I diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare.
2I diritti del committente per i difetti di un’opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l’appaltatore quanto contro l’architetto o l’ingegnere che hanno prestato lavoro nell’esecuzione dell’opera.
3Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.

Alcune spiegazioni. Il termine per la garanzia è di due anni e si applica sia all’acquisto di beni di consumo sia ad altri tipi di vendita di cose mobili.
Gli interessi del venditore rimangono comunque preservati dai rigidi requisiti degli obblighi, a cui è sottoposto il compratore, di verifica e di denuncia di cui all’articolo 201 CO.
Inoltre della proroga del termine beneficia anche il venditore, che può così rivalersi più facilmente sul proprio fornitore.

Nel caso di cose integrate in un’opera immobiliare il termine di prescrizione dev’essere di cinque anni (cpv. 2). Questo termine di cinque anni è applicabile dati tre presupposti:

  • le cose o le opere devono essere state effettivamente integrate in un’opera immobiliare;
  • devono essere la causa dei difetti di tale opera e
  • devono essere state integrate conformemente alla destinazione prevista.

I primi due presupposti limitano l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni ai casi in cui diventano possibili diritti di regresso. Se un appaltatore scopre dopo tre anni che le finestre da lui ordinate sono difettose, non può quindi più semplicemente rivalersi sul suo fornitore poiché, di massima, è determinante il termine di due anni. Le finestre devono provocare un difetto di un’opera immobiliare per il quale l’appaltatore deve rispondere entro un termine di cinque anni.

Il terzo presupposto mira a proteggere venditori e appaltatori che commerciano in cose mobili o in opere mobiliari che non hanno alcun rapporto con un’opera immobiliare. Non devono assumere il rischio quando queste cose od opere vengono adoperate per un’opera immobiliare.

La nozione di opera immobiliare sostituisce così quella di costruzione immobiliare, che risulta più restrittiva. Si evita così una distinzione fra opere immobiliari e costruzioni immobiliari e il sistema legale diventa più semplice e comprensibile.

Poiché l’inizio dei termini rimane differente, una loro durata uguale non porta a un coordinamento completo. Il fornitore è garante dei materiali nei confronti dell’appaltatore per cinque anni dalla loro consegna; per contro, questi risponde al committente soltanto quando l’opera è terminata ed è stata consegnata a quest’ultimo.

Un simile coordinamento è previsto anche dall’articolo 180 della norma SIA 118(Norma 118 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

I subappaltatori e i fornitori traggono a loro volta profitto da un termine di cinque anni che permette loro di rivalersi nei confronti dei loro fornitori o subappaltatori. [FF 2636-38].

Convenzione contro la doppia imposizione (CDI)

Svizzera e Romania firmano la riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

La CDI riveduta contribuisce all’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e contiene disposizioni sullo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali vigenti.

Oltre allo scambio di informazioni, Svizzera e Romania hanno in particolare convenuto che i dividendi da partecipazioni determinanti di almeno il 25 per cento del capitale della società distributrice e i dividendi a istituzioni di previdenza sono esentati dall’imposta alla fonte. In futuro gli interessi saranno tassati alla fonte per un massimo del 5 per cento. Alla Svizzera è stato inoltre accordato il trattamento della nazione più favorita per l’introduzione di una clausola arbitrale.

Se la Romania dovesse negoziare una clausola arbitrale con un altro Paese, la clausola convenuta tra la Svizzera e la Romania sarebbe automaticamente applicabile. La CDI riveduta con la Romania contiene la norma di interpretazione proposta dal Consiglio federale a metà febbraio 2011 in ambito di assistenza amministrativa. Al termine dei negoziati la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla Convenzione. Esse sono favorevoli alla conclusione della Convenzione. Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni è stato approvato dalle Camere federali svizzere in data 16 marzo 2012 ed è in attesa di entrare in vigore.

Promozione economica e delle esportazioni

Promozione delle esportazioni e della piazza economica, tutela degli interessi.

Le circa 150 rappresentanze, tra ambasciate e consolati generali, offrono alle imprese svizzere e del Liechtenstein i seguenti servizi:

  • informazioni e consulenze standardizzate;
  • organizzazione per partecipazione a fiere;
  • agevolazione di contatti e sostegno per accedere alle autorità ufficiali estere;
  • tutela degli interessi di imprese svizzere;
  • interventi presso le autorità.

Sui mercati tradizionali particolarmente importanti e ambiti, in collaborazione con la Confederazione, gestisce punti di sostegno all’esportazione «Switzerland Global Enterprise» con un’offerta di prestazioni di servizio molto vasta. Questi «Swiss Business Hubs» sono al momento presenti in Austria, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Italia, Messico, Polonia, Repubblica di Corea, Russia, Spagna, Sudafrica Turchia e USA nonché a Dubai per gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo GCC e a Singapore per i Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ASEAN.

L’offerta degli Swiss Business Hubs comprende:

  • informazione;
  • consulenza;
  • contatti con partner commerciali;
  • marketing;
  • promozione della piazza economica.

Con un’eccezione, gli Swiss Business Hubs sono incorporati nella rete ufficiale delle rappresentanze del DFAE; in Austria è diretto da una camera di commercio bilaterale.

L’obiettivo principale della promozione delle esportazioni è l’abolizione di ostacoli. Essa agevola pure l’accesso a tutti i mercati stranieri attraverso l’allestimento di contatti e una consulenza competente per le imprese svizzere d’esportazione interessate, in particolare per le PMI.

Protezione degli investimenti.

Attualmente, anche le PMI svizzere effettuano crescenti investimenti all’estero. Per l’economia svizzera una protezione degli investimenti completa è di estrema importanza. Finora, la Svizzera ha concluso oltre 120 accordi di protezione degli investimenti con paesi di Africa, America latina, Asia ed Europa. Tali accordi regolano:

  • la gestione degli investimenti all’estero da parte dello Stato ospitante;
  • la transazione di utili d’investimento e di altri pagamenti;
  • il risarcimento in caso di espropriazione;
  • la soluzione di controversie.

Con questi accordi la Svizzera vuole migliorare la posizione giuridica degli investitori e introdurre un clima favorevole per gli investimenti di capitali, colmando così le lacune al di fuori dello spazio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le ambasciate svizzere partecipano attivamente alle trattative per questi accordi.

(estratto da ed.admin.ch)

Diritto societario

Le principali novità della piccola revisione del diritto delle SA.
  1. è possibile ora costituire la società con una sola persona fisica o giuridica o da altre società commerciali (art. 625 CO);
  2. membri del Consiglio d’amministrazione (CdA), non devono più essere nel contempo anche azionisti; tuttavia un membro del CdA che non fosse azionista mantiene il diritto di partecipare alle sedute dell’assemblea generale e di presentare proposte (art. 702a CO);
  3. composizione del CdA: può ora essere costituito anche esclusivamente da persone che non devono essere per forza cittadini di nazionalità svizzera, né devono avere il domicilio in Svizzera. Tuttavia la legge prevede che la società sia rappresentata da una persona che abbia il domicilio in Svizzera, ma essa può determinarsi anche in un semplice membro di direzione (art. 718 cpv. 4 CO);
  4. d’ora innanzi sarà obbligatorio fissare in un contratto scritto il rapporto tra la società ed uno dei suoi rappresentanti. Tale esigenza decade in caso di affari correnti e quando il valore della prestazione della società non superi l’importo di Fr. 1’000.– (718b CO);
  5. è resa obbligatoria l’indicazione della forma giuridica della ditta (art. 954a CO);
  6. a date condizioni le piccole aziende che quindi non sottostanno alla revisione ordinaria (art. 727 CO) possono ora rinunciare alla revisione limitata con il consenso di tutti gli azionisti e qualora l’azienda occupi meno di 10 persone a tempo pieno (art. 727A CO).
Le principali novità della revisione del diritto delle società a garanzia limitata (Sagl).
  1. Anche la Sagl può ora essere costituita da una sola persona fisica giuridica o da altre società commerciali (art. 775 CO);
  2. non vi è più alcun limite per il capitale massimo (con il vecchio diritto era stato fissato un tetto di Fr. 2 mio);
  3. per contro è rimasto il limito minimo di Fr. 20’000.-, ma che diversamente da prima deve essere liberato al 100%;
  4. la cessione delle quote societarie può ora avvenire mediante semplice forma scritta (non è più obbligatoria la forma dell’atto pubblico), con il consenso dei due terzi e della maggioranza assoluta del capitale sociale. Tuttavia quast’ultima formalità può venire allegerita, o anche eliminata, o resa più restrittiva dagli statuti (artt.786 e 808b CO).
  5. la revisione non è più facoltativa, ma è stata resa obbligatoria con l’introduzione delle nuove norme sulla revisione. Tuttavia a determinate condizioni le piccole aziende che quindi non sottostanno alla revisione ordinaria possono ora rinunciare alla revisione limitata con il consenso di tutti i soci e qualora l’azienda occupi meno di 10 persone a tempo pieno (art. 818 CO).

Infine a completare gli aggiornamenti che precedono, si ricorda che sono modificati pure i requisiti necessari per l’ufficio di revisione, che ora deve essere abilitato sulla base della nuova Legge federale sui revisori del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1° settembre 2007