Diritto Successorio

Nel rapporto del 25 marzo 2015 sulla modernizzazione del diritto di famiglia, il Consiglio federale ha rilevato che il diritto in vigore non  rispecchia a sufficienza le realtà presenti nella società.
Lo stesso vale per il diritto successorio, ormai poco confacente ai variegati  stili di vita esistenti al giorno d’oggi. Ecco perché il Consiglio federale propone di flessibilizzare il diritto successorio, consentendo al testatore di disporre liberamente di una parte più consistente del suo patrimonio. Allo scopo il Consiglio federale intende in particolare ridurre la legittima per permettere al testatore di attribuire legati più cospicui ad esempio al convivente di fatto o ai figliastri.

Revisione del diritto ereditario, entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Nel diritto successorio svizzero non vi è praticamente stata alcuna evoluzione da più di un secolo.
La revisione del diritto ereditario costituisce la prima parte di una revisione di ampia portata che vuole adeguare il diritto delle successioni all’evoluzione della società senza tuttavia modificarne lastruttura fondamentale. In particolare, la revisione vuole permettere al testatore di disporre più liberamente del suo patrimonio.

Situazione iniziale

Il diritto successorio risale essenzialmente all’epoca della redazione del Codice civile svizzero, all’inizio del 20° secolo. Tuttavia, il  contesto sociale è molto cambiato da allora: la speranza media di vita è  nettamente aumentata, il matrimonio non è più la forma principale della relazione di coppia, le seconde e terze unioni sono divenute più frequenti e i modelli familiari si sono diversificati. È pertanto
opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.

Le nuove norme.

Al centro della presente revisione vi è un aumento della libertà di disporre del testatore ottenuto riducendo le porzioni legittime legali. L’ereditando avrà così, sotto un duplice profilo, un maggiore margine di manovra entro il quale disporre dei suoi beni. Da una parte, potrà trasferire una parte maggiore del suo patrimonio a un erede di sua scelta, il che semplificherà la trasmissione delle imprese familiari.
D’altra parte, ciò permetterà al testatore di favorire in misura maggiore altre persone, per esempio il partner di fatto (persona che conviveva di fatto con il defunto) o i figli del partner. Si rinuncia
invece ad accordare al partner di fatto lo statuto di erede legittimo o legittimario perché queste relazioni possono assumere forme molto diverse e il disponente deve poter decidere quali persone gli sono abbastanza vicine da ricevere una parte della sua eredità.

Inoltre, il progetto //di legge //tutela la certezza del diritto chiarendo diversi punti controversi, come il trattamento dell’attribuzione, mediante contratto di matrimonio o convenzione
patrimoniale, di una parte supplementare dell’aumento realizzato durante l’unione coniugale, il trattamento degli averi della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e l’ordine delle riduzioni.

Infine, per evitare che si producano situazioni sconcertanti in cui, dopo il decesso dell’ereditando, il partner di fatto sia costretto a ricorrere all’aiuto sociale anche se i beni della successione sarebbero sufficienti a impedirlo, il Consiglio federale propone di creare un «credito di assistenza». Si tratta di un importo limitato prelevato sulla successione per coprire il minimo vitale del partner di fatto /

(Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero [Diritto
successorio], FF 2018 4901, 18.069 del 29 agosto 2018)

1.1 Grandi linee del progetto

La prima parte della revisione del diritto delle successioni si prefigge l’attuazione della mozione Gutzwiller 10.3524. Il principale obiettivo è quindi di modernizzare il diritto successorio. A tal fine, si propone innanzitutto una riduzione delle porzioni legittime che farà aumentare la libertà del testatore permettendogli di favorire maggiormente le persone di sua scelta (cfr. n. 1.2). Ne risulta una più grande flessibilità per la trasmissione di imprese, segnatamente di imprese familiari. Inoltre, la libertà di disporre aumenterà anche nei casi in cui una procedura di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata è in corso. Infatti, se sono adempiute determinate condizioni, il disegno propone di ritirare la qualità di erede legittimario (ma non di erede legittimo) al coniuge o partner registrato durante una tale procedura (cfr. n. 1.3). In relazione alla libertà di disporre, il progetto propone anche di adeguare alle nuove regole sulle legittime la regola sul legato d’usufrutto a favore del coniuge o del partner registrato superstite. Si vuole così permettere al testatore di beneficare il coniuge o il partner registrato superstite in misura maggiore che nel diritto attuale (cfr. n. 1.4).

In considerazione dei risultati della consultazione e del parere degli esperti consulta-ti, il nostro Consiglio propone inoltre alcune disposizioni per chiarire il trattamento successorio dell’attribuzione di una parte supplementare dell’aumento per convenzione matrimoniale o patrimoniale con la quale due sposi o partner registrati possono attribuirsi reciprocamente l’insieme degli averi accumulati durante il matrimonio o l’unione domestica (cfr. n. 1.5). Viene chiarito anche il trattamento successorio delle pretese derivanti dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) (cfr. n. 1.6). Tenuto conto di queste modifiche, proponiamo anche di definire con maggiore chiarezza l’ordine delle riduzioni mediante una tabella (cfr. n. 1.7).

Inoltre, per quanto concerne i partner di fatto si disciplinano nella legge i casi di rigore. Senza equiparare la persona che viveva in coppia con il defunto al coniuge o al partner registrato superstite, si potranno evitare le situazioni scioccanti in cui il partner di fatto superstite è costretto a ricorrere all’aiuto sociale anche se i beni di cui dispone la successione sarebbero sufficienti per impedirlo o almeno per limitarne il bisogno. A tal fine è istituito un «credito di assistenza» a favore del partner di fatto superstite che non dispone di mezzi sufficienti per coprire il suo minimo vitale (cfr. n. 1.8)

1.2 Modifica delle porzioni legittime

1.2.1 In generale

Il vigente diritto successorio è fortemente influenzato dal principio del diritto germanico secondo cui la successione a causa di morte sfugge in ampia misura al potere di disporre dell’ereditando (Grundsatz der Verfangenheit). Tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC), nozione che si fonda sul principio che esiste, nella famiglia, un ordine naturale alla successione che il disponente non può abolire.

Le porzioni legittime costituiscono la parte del patrimonio sottratta alla libertà di disporre e della quale gli eredi legittimari non possono essere privati, salvo nei rari casi di diseredazione (art. 477 CC). Con esse si mira principalmente a garantire le risorse necessarie ai membri della famiglia che sopravvivono all’ereditando, a garantire che almeno una parte del patrimonio sia trasmessa in seno alla famiglia da una generazione all’altra, a garantire una certa equità tra eredi e a proteggere le relazioni familiari limitando il pericolo che il futuro ereditando subisca indebite pressioni dai suoi eredi

Attualmente, il CC prevede porzioni legittime per i discendenti, per il padre e la madre, per il coniuge o il partner registrato40. Per i discendenti le porzioni legittime sono di tre quarti della loro quota ereditaria; per i genitori, il coniuge e il partner superstite della metà (art. 471 CC). Le porzioni legittime previste dal diritto svizzero sono relativamente elevate nel confronto internazionale e limitano di conseguenza la parte di beni di cui l’ereditando può disporre liberamente, chiamata porzione disponibile (art. 470 CC).

40 La parte dei fratelli e sorelle, pari a un quarto della successione legale (art. 471 n. 3 vCC) è stata soppressa dalla revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

Il Parlamento ha dato al nostro Consiglio federale l’esplicito mandato di rendere più flessibile il diritto successorio. Uno dei principali punti della revisione proposta consiste quindi nell’estensione della libertà decisionale dell’ereditando. Nel diritto successorio quest’ultima si manifesta nella libertà di disporre, vale a dire nella libertà di una persona di determinare, interamente o in parte, la sorte dei propri beni dopo la propria morte. Come appena esposto, la libertà di disporre è attualmente limitata dalle porzioni legittime. Aumentare la libertà decisionale del disponente comporterà quindi prima di tutto una modifica della porzione legittima: la sua soppressione o riduzione aumenterà automaticamente la porzione disponibile.

Malgrado vi sia una corrente di pensiero favorevole all’abolizione completa delle porzioni legittime e alla liberalizzazione del diritto delle successioni, il Consiglio federale ritiene che ciò sarebbe eccessivo. È inoltre dubbio che una tale proposta possa trovare una maggioranza politica, perché l’idea che una parte della successione debba toccare alle persone vicine è ben radicata nella sensibilità giuridica generale. Una panoramica del diritto straniero mostra d’altronde che le parti legittimarie (in forma ridotta) conservano il loro posto in un diritto successorio moderno (cfr. 1.2.6). Tutte le legislazioni dell’Europa continentale prevedono in una forma o in un’altra il diritto a una parte della successione in base alle relazioni familiari o personali. Negli Stati Uniti, la nozione di porzione legittima non esiste e gran parte della dottrina chiede l’istituzione di una protezione che tuteli i discendenti contro la diseredazione.

Nell’avamprogetto il Consiglio federale aveva proposto di sopprimere la porzione legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti (dai tre quarti alla metà) e quella del coniuge o partner registrato superstite (da metà a un quarto). Le proposte di sopprimere la legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti sono state accolte positivamente dalla grande maggioranza dei partecipanti e le ripresentiamo quindi nel presente disegno (cfr. n. 1.2.2 e 1.2.3). La proposta di ridurre la legittima del coniuge o del partner registrato superstite ha invece suscitato reazioni discordi. Tenuto conto degli argomenti fatti valere e delle discussioni con gli esperti, è stata abbandonata l’idea di modificare questo punto del diritto attuale (cfr. n. 1.2.4).

In generale, occorre rilevare che l’aumento della quota disponibile in seguito alla riduzione delle porzioni legittime agevolerà soluzioni per trasmettere le imprese per via successoria con ripercussioni positive per l’economia4. Il nuovo diritto vuole dare un primo contributo per prevenire la frammentazione, la vendita o la chiusura di un’impresa in seguito a un decesso.

L’aumento della quota disponibile risultante dalla riduzione delle legittime permetterà anche di beneficare il partner di fatto in maggior misura che nel diritto attuale. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole del fatto che le modifiche proposte possono essere efficaci soltanto se accompagnate da un’armonizzazione della normativa fiscale nei diversi Cantoni. Attualmente, le imposte di successione a carico del partner di fatto variano fortemente da un Cantone all’altro.

1.2.2 Soppressione della porzione legittima dei genitori

Nel diritto attuale, la legittima dei genitori è la metà della loro quota ereditaria (art. 471 cpv. 2 CC). La loro porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se sono soli eredi e di un ottavo (1/2 x 1/4) se sono in concorso con il coniuge o il partner registrato superstite (art. 462 n. 2 CC). Invece, non hanno una porzione legittima se vi sono discendenti perché in tale situazione non sono eredi (cfr. art. 458 cpv. 1 CC, a contrario).

Come indicato poc’anzi, il Consiglio federale aveva proposto nell’avamprogetto di sopprimere la porzione legittima dei genitori, attribuita loro non tanto per sostenerli dal punto di vista finanziario ma piuttosto per considerazioni di solidarietà familiare e intergenerazionale. Negli ultimi decenni questa solidarietà ha perso la sua importanza ed è quindi naturale che anche il diritto segua tale evoluzione.

La soppressione della legittima dei genitori permetterà in particolare di attribuire questa parte della successione al partner di fatto superstite. Attualmente la successione di una persona che vive in unione libera e non ha discendenti è interamente assegnata ai genitori, se sono ancora in vita. La metà di questi beni è riservata ai genitori, di modo che l’ereditando può lasciare al partner soltanto l’altra metà. Non essendovi scioglimento del regime matrimoniale né quindi partecipazione agli acquisti, possono prodursi situazioni insoddisfacenti, tanto più che il partner di fatto è spesso più vicino al defunto dei genitori. Appare quindi giustificato sopprimere interamente la porzione legittima dei genitori45. In tal modo la Svizzera seguirà l’evoluzione internazionale; infatti, in diversi Paesi i genitori non hanno più una porzione legittima (Paesi scandinavi, Paesi Bassi e Francia).

1.2.3 Riduzione della porzione legittima dei discendenti

La porzione legittima dei discendenti è attualmente di tre quarti del loro diritto di successione (art. 471 n. 1 CC). Da ciò risulta che, a seconda dei casi, gran parte della successione può essere sottratta alla libera disposizione del disponente, la qual cosa può essere particolarmente problematica se la legittima dei discendenti lede la parte del coniuge superstite, o se il defunto aveva un partner di fatto che avrebbe bisogno della successione per avere di che vivere. Il confronto con le legislazioni straniere mostra peraltro che la porzione legittima dei discendenti è molto elevata in Svizzera (cfr. n. 1.2.6).

Dall’inizio del 20° secolo, la funzione del diritto successorio di provvedere ai bisogni dei discendenti è stata ampiamente ridimensionata dall’introduzione della legge federale del 20 dicembre 194647 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale del 25 giugno 198248 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Quindi, nell’avamprogetto, il Consiglio federale ha proposto di ridurre la porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà della loro quota ereditaria. Ciò corrisponde peraltro alla tendenza degli ultimi anni su scala internazionale49 (cfr. n. 1.2.6).

Questa proposta è stata sostenuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione perché ai giorni nostri i discendenti ereditano effettivamente in un momento in cui hanno già predisposto la loro vita economica50. Il nostro Consiglio mantiene quindi la sua proposta.

1.2.4 Conservazione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite

La porzione legittima del coniuge / del partner registrato superstite è attualmente della metà della sua quota ereditaria (art. 471 n. 3 CC). La sua porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se è il solo erede, di un quarto (1/2 x 1/2) se è in concorso con i discendenti e di tre ottavi (1/2 x 3/4) se è in concorso con i genitori del defunto (art. 462 CC).

Per ampliare ulteriormente le possibilità del disponente, l’avamprogetto proponeva di ridurre anche la porzione legittima a favore dei coniugi e partner registrati superstiti dalla metà a un quarto della loro quota ereditaria.

Tuttavia, numerosi partecipanti alla consultazione si sono opposti alla riduzione della porzione legittima dei coniugi e partner registrati superstiti. Tale riduzione andrebbe in senso opposto al miglioramento del loro statuto successorio e al principio della solidarietà tra coniugi, secondo cui il loro livello di vita va mantenuto dopo il decesso. Sarebbe inoltre problematico se la situazione economica del coniuge superstite (segnatamente in età avanzata) fosse meno favorevole di quella del defunto in quanto si troverebbe a dipendere dalla successione in maggior misura rispetto ai discendenti.

Tenuto conto di questi argomenti, il Consiglio federale ha deciso di modificare la sua posizione su questo punto. Quindi le nuove norme non modificheranno la porzione legittima del coniuge e del partner registrato superstite consistente nella metà della sua quota ereditaria; la porzione legittima sarà pertanto uguale a quella dei discendenti.

1.2.5 Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nuovo.

Porzione legittima e porzione disponibile nel diritto attualeQuota ereditaria legalePorzione legittimaPorzione disponibile
Il defunto lascia:
discendentiTotalitྼ (25 %)
un coniuge o partner registratoTotalitཽ (50 %)
i genitori / un genitoreTotalitཽ (50 %)
fratello(i) e/o sorella(e) o loro discendentiTotalità0Totalità (100 %)
discendenti e coniuge o partner registrato½ e ½⅜ e 2/8⅜ (37,5 %)
genitori/un genitore e un coniuge o partner registrato¼ e ¾⅛ e ⅜½ (50 %)
fratello(i)/sorella(e) e un coniuge o partner registrato¼ e ¾0 e ⅜⅝ (62,5 %)
un genitore e fratello(i) e/o sorella(e)½ e ½¼ e 0¾ (75 %)
un genitore e fratello(i) e/o sorella(e) e un coniuge o partner registrato⅛ e ⅛ e ¾1/16 e 0 e ⅜9/16 (56,25 %)
3.2.5 Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nuovo.